In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni "Cuneo" e "Regina", nonche' ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorita' militari alleate, e' utile al fine del computo delle campagne di guerra. In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il compito delle campagne di guerra. In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Testo vigente dal 3 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-24;390~art5 · fonte del testo