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Tenuto conto del concorso di lire cinquecentomila, col quale il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma contribuisce alla costruzione dei padiglioni del Policlinico, il R. Governo concede detti padiglioni in uso perpetuo, finiti ed in perfetto stato di agibilita', al Pio Istituto medesimo, per essere da questo adibiti per proprio conto ad uso Ospedale, a seconda delle disposizioni statutarie che lo governano. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 ottobre 1964, n. 1149
3La L. 26 ottobre 1964, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, e' revocata".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1964 al 16 dicembre 2009
