Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Lo stanziamento stabilito in L. 1,500,000 dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, per pagamento dei sussidi ai Comuni per la costruzione e sistemazione di strade comunali obbligatorie, e' fissato inL. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1899-900 e 1900-901.
tolto: A decorrere dall'esercizio finanziario 1901-902, e sino all'esaurimento degli impegni a tal uopo assunti dallo Stato, lo stanziamento suddetto rimane determinato in L. 1,500,000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art3 · fonte del testo