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[1]E' approvata la Convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1898 fra il Governo e la Commissione amministratrice degli Ospedali di Roma, relativa alla espropriazione da farsi per i lavori del Tevere, e annessa alla presente legge (allegato 1), coll'articolo 6, primo alinea, modificato come segue:

[2]«L'arredamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei padiglioni e relative gallerie di comunicazione, costruiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, s'intendono a carico della Commissione degli Ospedali riuniti; s'intende pure a carico della detta Commissione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie e meccanismi di riscaldamento e ventilazione che verranno situati nel «locale caldaie», ma che serviranno esclusivamente per il riscaldamento e la ventilazione dei padiglioni».

[3]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei padiglioni-ospedali, ed annessi, nel Policlinico Umberto I in Roma, giusta la predetta Convenzione.

[4]Alla relativa spesa si fara' fronte col fondo disponibile sugli stanziamenti gia' inscritti nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici in base alla legge 6 agosto 1893, n. 458, nonche' con la somma di lire 500,000 di cui all'articolo 2 della citata Convenzione.

[5]Questa somma sara' trasportata dai capitoli 144, 145 e 263 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900, relativi alla sistemazione del Tevere, al capitolo 268 riguardante la costruzione del Policlinico.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art11 · fonte del testo