Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono dichiarati di pubblica utilita' i lavori alle strade nazionali compresi nella tabella A.
tolto: Le opere marittime indicate nella tabella B sono dichiarate di pubblica utilita' ed obbligatorie agli effetti dell'articolo 13, primo capoverso, della legge 2 aprile 1885, n. 3095.
tolto: Qualora si intenda di sostituire nuove opere a quelle precedentemente approvate, e qualora i Comuni e le Provincie intendano anticipare le somme occorrenti alla esecuzione delle opere, si dovra' provvedere per legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art5 · fonte del testo