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[1]Sono dichiarati di pubblica utilita' i lavori alle strade nazionali compresi nella tabella A.
[2]Le opere marittime indicate nella tabella B sono dichiarate di pubblica utilita' ed obbligatorie agli effetti dell'articolo 13, primo capoverso, della legge 2 aprile 1885, n. 3095.
[3]Qualora si intenda di sostituire nuove opere a quelle precedentemente approvate, e qualora i Comuni e le Provincie intendano anticipare le somme occorrenti alla esecuzione delle opere, si dovra' provvedere per legge.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
