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Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi nei quali verranno stanziate le spese per le opere marittime indicate nella tabella B annessa alla presente legge, saranno inscritte, sotto apposito capitolo, le quote dovute, a' termini di legge, dalle Provincie e dai Comuni interessati.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
