Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi nei quali verranno stanziate le spese per le opere marittime indicate nella tabella B annessa alla presente legge, saranno inscritte, sotto apposito capitolo, le quote dovute, a' termini di legge, dalle Provincie e dai Comuni interessati.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art6 · fonte del testo