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[1]Il versamento della somma autorizzata con l'articolo 1, lettera e), e' subordinato alla condizione che le Societa' esercenti le strade ferrate delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula facciano annualmente il versamento di una somma eguale ad un decimo del concorso dello Stato, qual somma sara' suddivisa fra le tre reti proporzionalmente al riparto che verra' fatto del fondo costituente il concorso predetto.
[2]Con la somma versata dallo Stato, con quella versata dalle Societa' esercenti, e con gli altri proventi delle Casse patrimoniali indicati nell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1897, n. 6, sara' provveduto, nei sei anni decorrendi dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1905, alle spese in detto articolo specificate.
[3]Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 14 gennaio 1897, n. 6, in quanto non siano contrarie a cio' che e' stabilito nel presente articolo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
