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[1]E' data facolta' al Governo del Re di autorizzare le Societa' esercenti le strade ferrate delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula a provvedere il nuovo materiale rotabile che fosse necessario per i bisogni delle rispettive reti, in quanto non siano sufficienti all'uopo i proventi propri delle Casse patrimoniali.
[2]I fondi occorrenti per tale acquisto saranno forniti dalle Societa' esercenti contro la corresponsione dell'interesse del cinque per cento annuo al lordo dell'imposta della ricchezza mobile da calcolare in Cat. A 1°, e di una annualita' corrispondente alla quota annua di deprezzamento delle parti del materiale rinnovabili a periodi, a' termini dell'allegato C ai Capitolati, da prelevarsi, l'uno e l'altra, dal prodotto lordo dell'esercizio prima del riparto. La detta annualita' non sara' soggetta alle disposizioni degli articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti per l'esercizio della rete Mediterranea, Adriatica e Sicula.
[3]La spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile, occorrente per l'esercizio finanziario 1899-900, non potra' superare il doppio dell'aumento di prodotto lordo accertato nel biennio 1897-98, 1898-99 in confronto del biennio precedente.
[4]Nel primo semestre del 1900 il Governo stabilira' d'accordo colle Societa' esercenti la qualita' e quantita' del materiale rotabile da provvedersi per il biennio 1900-901, 1901-902 per una somma non superiore al doppio dell'aumento di prodotto lordo accertato dal 1° luglio 1898 al 31 dicembre 1899 e presunto per l'anzidetto semestre, in confronto al prodotto lordo accertato del biennio 1896-97 e 1897-98.
[5]Con gli stessi criteri nel primo semestre del 1902 si determinera' l'importo delle provviste di nuovo materiale rotabile occorrente per il biennio 1902-903, 1903-904.
[6]E' pure data facolta' al Governo di riacquistare, al cessare dei vigenti contratti, il detto materiale posto in istato di regolare servizio, rimborsando alle Societa' esercenti la spesa di acquisto, fatta deduzione dell'ammontare del deprezzamento delle parti rinnovabili a periodi, determinato secondo l'allegato C ai Capitolati.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
