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Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gl'interessati potranno rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provochera' i provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale dovra' dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, potra' deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
