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A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungera' agli obblighi dell'esattore, sia o non sia anche tesoriere, quello di dover soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai Prefetti in favore degl'impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
