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[1]La facolta' che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, e' estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti d'interesse della stessa Amministrazione provinciale.
[2]Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al Regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, sono devoluti per meta' alle Amministrazioni provinciali o comunali, e per l'altra meta' ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovra' essere verificata ed approvata volta per volta, rispettivamente dalla Deputazione provinciale o dalla Giunta comunale.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
