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Il quadriennio di esperimento per i segretari in carica alla pubblicazione di questa legge si avra' per decorso, o si intendera' decorrere, dalla data del rispettivo atto di nomina, a meno che entro un anno dalla pubblicazione stessa, il Consiglio comunale, o la rappresentanza del Consorzio di Comuni, non deliberi il licenziamento del segretario. La deliberazione sara' motivata, ed il licenziato avra' diritto di ricorrere contro di essa nei modi e per gli effetti stabiliti nell'articolo 5. Il licenziamento non avra' esecuzione prima della decorrenza almeno di sei mesi dalla deliberazione stessa, salvo il maggiore termine per il quale il segretario fosse stato nominato o confermato, od al quale avesse diritto per il Regolamento del Comune.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
