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[1]Il Prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, puo' sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 267 della legge comunale e provinciale, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.
[2]Il provvedimento del Prefetto e' definitivo. In caso di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa pronuncia anche in merito.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
