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[1]Uno speciale Regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedera' intorno allo stato degl'impiegati comunali, determinando specialmente:
- a)il numero, la qualita', lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;
- b)le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;
- c)le disposizioni riflettenti le debite garenzie di stabilita' nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;
- d)le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.
[2]Ogni modificazione al Regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
