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[1]Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facolta', non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, e' concesso il riconoscimento agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrano ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.
[2]A tale effetto, come premio di riscatto il sanitario deve assoggettarsi al pagamento entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con le quote mutue e gli interessi composti.
[3]Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di eta' e i 25 di servizio, e si avvalgano della facolta' concessa con la prima parte del presente articolo, potra' essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione risultante dalla chiusura del conto individuale non potra' mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella B annessa alla detta legge, in base all'eta' del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purche' in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
