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[1]Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel R. esercito o nella R. armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.
[2]Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
