[1]I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.
[2]La durata del periodo d'istruzione e', per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo puo' essere ridotto a tre mesi.
[3]I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente, s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
