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[1]Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

[2]1° col rimprovero semplice;

[3]2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

[4]3° col rimprovero solenne;

[5]4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;

[6]5° con la sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da un mese ad un anno;

[7]6° con la revoca dall'impiego;

[8]7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

[9]Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

[10]Le punizioni, di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

[11]Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

  • a)la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;
  • b)la revoca e la destituzione con decreto Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

[12]Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 tono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai nn. 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

[13]Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

[14]Il tempo della sospensione non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.

[15]Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art22 · fonte del testo

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