Articolo soppresso dalla l. 12 luglio 1908, n. 427.
Abrogato dal 1 luglio 1908
Articolo soppresso dalla l. 12 luglio 1908, n. 427.
Abrogato dal 1 luglio 1908
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908. 49 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 18.aggiunto: Allegato A-art. 24
tolto: L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avra' diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del R. esercito che incorrano nella medesima mancanza.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art24 · fonte del testo
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