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[1]Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori e' presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.
[2]Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali piu' anziani di quello sottoposto a giudizio, si risalira' agli ufficiali del grado immediatamente superiore.
[3]Quando debbasi giudicare un colonnello del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianita'.
[4]Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.
[5]Il presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovra' essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.
[6]L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di ricusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purche' ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale ricusato sara' sostituito da un altro di pari grado.
[7]Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
