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[1]E' revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 18.
[2]L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avra' diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del R. esercito che incorrano nella medesima mancanza.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
