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[1]L'ufficiale il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.

[2]In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art25 · fonte del testo

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