Articolo soppresso dalla l. 5 giugno 1913, n. 550.
Abrogato dal 1 luglio 1913
Articolo soppresso dalla l. 5 giugno 1913, n. 550.
Abrogato dal 1 luglio 1913
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913. 70 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:aggiunto: Allegato A-art. 27
tolto: a) per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;
tolto: b) per militari, le guardie di finanza di ogni grado.
tolto: Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art27 · fonte del testo
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