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[1]Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

  • a)per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;
  • b)per militari, le guardie di finanza di ogni grado.

[2]Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art27 · fonte del testo

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