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[1]Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:
- a)per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;
- b)per militari, le guardie di finanza di ogni grado.
[2]Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913
