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La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di se' stesso o di altrui, ovvero della necessita' di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'art. 168 del Codice penale per l'esercito.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913
