Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913. Leggi il testo vigente →

[1]((Agli ufficiali collocati a riposo puo' essere concesso di continuare ad indossare la divisa del corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento)).

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art36ter · fonte del testo

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