[1]((Il Governo e' autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualita' di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennita' di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

[2]Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

[3]E' parimenti in facolta' del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza ufficiali e graduati del R. esercito o della R. armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e pel servizio sanitario del corpo, osservate le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[4]Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facolta' e prerogative attribuite ai pari grado della regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze)).

[5]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo vigente dal 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art36quater · fonte del testo

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