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Gli assegni di disponibilita' e quelli ad personam, indicati nell'articolo precedente saranno pagati, mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo «Soldi e soprassoldi per le guardie di finanza».
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
