[1]((I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sotto ispettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili)).

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo vigente dal 8 agosto 1908

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908. 191 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Governo potra' collocare in disponibilita' gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

tolto: Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilita' saranno designati dal ministro delle finanze; gl'ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito, presidente del Comitato, istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

tolto: La stessa Commissione designera' per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

tolto: Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gliaggiunto: I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso tolto: per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma aggiunto: ai precedenti posti di sotto ispettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggioritolto: , a misura che vi saranno posti disponibilitolto: .

tolto: Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verra' corrisposta, con assegno ad personam, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce pei maggiori e pei tenenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 427

    La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art44 · fonte del testo

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