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[1]Le modificazioni da introdurre negli statuti degli Istituti di previdenza ferroviari, le norme relative alla nomina, alla elezione ed alle attribuzioni delle Commissioni consultive indicate nell'art. 7 e tutte le altre per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, saranno stabilite nel regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gianturco. Carcano. Cocco-Ortu. Lacava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
