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Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno inscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati dagli Istituti di previdenza per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
