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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuotera', mediante ritenuta sui ruoli di paga o sulle pensioni o sui sussidi, il canone di affitto dovuto dai ferrovieri affittuari delle case economiche, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

[2]Per gli affitti agli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, il canone sara' pure riscosso mediante ritenuta sugli stipendi o salari o sulle pensioni anche oltre il limite del quinto indicato nella prima parte del presente articolo.

[3]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fare le medesime ritenute di cui nel presente articolo nello interesse di Societa' cooperative legalmente costituite per il personale delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche.

Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art9 · fonte del testo

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