Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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[1]Per l'ammissione al lavoro dal 1° luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla 2ª classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel Regno.
[2]Il rapporto suindicato verra' accertato su dichiarazione dell'ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.
[3]In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato, potra' essere inferiore a quello che gia' nella pratica si applicava nei singoli Comuni all'entrata in vigore della presente legge.
[4]I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacita' intellettuale, entro un periodo massimo di 9 anni.
[5]Dal 1° luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verra' elevato di una classe per ciascuno e similmente dal 1° luglio 1919 si richiedera' un eguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
