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Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1934, n. 653

1

La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

2

La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Testo in vigore dal 12 maggio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934. 181 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: Per l'ammissione al lavoro dal 1° luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla 2ª classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del Comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel Regno.

tolto: Il rapporto suindicato verra' accertato su dichiarazione dell'ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

tolto: In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato, potra' essere inferiore a quello che gia' nella pratica si applicava nei singoli Comuni all'entrata in vigore della presente legge.

tolto: I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacita' intellettuale, entro un periodo massimo di 9 anni.

tolto: Dal 1° luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verra' elevato di una classe per ciascuno e similmente dal 1° luglio 1919 si richiedera' un eguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 26 aprile 1934, n. 653

    La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

  • La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art2 · fonte del testo