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[1]E' esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico), e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potesta' o la tutela.

[2]Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra e' elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.

Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;886~art8 · fonte del testo