Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934. Leggi il testo vigente →
[1]E' esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico), e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potesta' o la tutela.
[2]Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra e' elevata ad un minimo di 50 e ad un massimo di 100 lire.
Testo in vigore dal 23 agosto 1913 al 12 maggio 1934
