Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
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L. 26 aprile 1934, n. 653
1La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
Testo in vigore dal 12 maggio 1934 al 16 dicembre 2009
