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[1]E' approvata a tutti gli effetti la diffida notificata addi' 11 gennaio 1913, per il riscatto dei due tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone della ferrovia Aulla-Lucca, concessi mediante la convenzione 15 dicembre 1905, approvata con R. decreto 31 dicembre 1905, n. 654, restando in tal modo risoluta anche la concessione del solo esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca, fatta mediante convenzione 14 luglio 1911, approvata con R. decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, convertito in legge con l'art. 18 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

[2]Il corrispettivo di riscatto pei detti due tronchi in concessione piena, a titolo di rimborso del costo di costruzione e della spesa per la provvista del materiale rotabile e di esercizio non potra' eccedere rispettivamente la somma di L. 16.465.921 e L. 781.300 salvo l'aumento del 5% a titolo di premio.

[3]Per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio che, a norma dell'art. 8 della convenzione approvata con R. decreto 3 dicembre 1911, n. 1434, e' stato provveduto dalla ditta concessionaria e dalla Societa' sub-concessionaria per l'esercizio del tronco ferroviario Lucca-Bagni di Lucca, viene autorizzata una spesa che in niun caso potra' superare la somma di L. 300.000.

[4]I pagamenti per l'indennita' di riscatto e per l'acquisto del materiale mobile e d'esercizio di cui al comma precedente saranno fatti a favore del concessionario e della sub-concessionaria salvo alle dette parti di regolare reciprocamente i loro rapporti di dare ed avere.

Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;864~art1 · fonte del testo