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[1]E' prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione all'industria privata, dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato pure in relazione ai risultati dell'istruttoria per la concessione dei detti tronchi centrali a prendere accordi col concessionario e colla sub-concessionaria dei tre tronchi di cui all'art. 1 della presente legge per prorogare gli effetti del riscatto dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone nonche' della concessione del solo esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca sino a che il Governo non potra' decidere se alla costruzione dei tronchi centrali della Aulla-Lucca debba provvedersi mediante concessione all'industria privata o mediante costruzione a cura diretta dello Stato. I relativi accordi col concessionario e con la sub-concessionaria saranno approvati per R. decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
