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[1]Sui tre tronchi di linea di cui all'art. 1 rimarranno provvisoriamente in vigore le tariffe per viaggiatori e le condizioni e norme rispettivamente vigenti integrate in quanto occorra con le soprattasse per gli Istituti di previdenza e con l'aumento previsto dalla legge sull'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato con facolta' di estendere le tariffe dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo ed Aulla-Monzone ai nuovi tronchi confinanti che si aprissero successivamente all'esercizio e salvo l'osservanza dell'art. 14 comma E (1ª parte) della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[2]Con l'apertura all'esercizio dell'intera linea Aulla-Lucca saranno applicate le tariffe e norme e condizioni normali della rete dello Stato.

[3]Sui tronchi di cui all'art. 1 saranno applicate le tariffe, norme e condizioni per il trasporto dei bagagli, cani e merci sia in servizio interno che cumulativo con altre Amministrazioni in vigore sulle ferrovie dello Stato nonche' quelle relative alle condizioni speciali ed ai trasporti militari.

Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;864~art7 · fonte del testo