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[1]Sui tronchi ferroviari di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere conservato, all'atto dell'applicazione della legge stessa, il numero dei treni per ognuno di essi rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale o dall'ultimo orario estivo.
[2]Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificata col R. decreto 28 giugno 1912, numero 728.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
