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I sottufficiali macchinisti tuttora in servizio alla data di promulgazione della presente legge e gli allievi macchinisti, che dopo quella data saranno nominati sottufficiali, secondo il precedente ordinamento, costituiranno ruolo separato fino ad estinzione, proseguendo la carriera nel ruolo medesimo colle norme fino ad ora vigenti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
