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[1]Gli allievi meccanici sono tratti dai militari del Corpo Reale equipaggi e dai giovani volontari che posseggano le condizioni richieste nei relativi speciali arruolamenti.

[2]I giovani volontari contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma di sei anni prevista dall'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. I militari del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro passaggio negli allievi meccanici, commutano la propria ferma in quella sessennale.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art5 · fonte del testo