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[1]Le disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª), relative agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, sono estese alla categoria «Meccanici».

[2]E' abrogato l'art. 2 della legge 27 dicembre 1906, n. 680.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art8 · fonte del testo