[1]Ciascuno dei Membri sosterra' le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici o dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

[2]Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Societa' delle Nazioni sul bilancio generale della Societa'.

[3]Il direttore sara' responsabile, di fronte al segretario generale della Societa' delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art344 · fonte del testo