Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia
Legge 26 settembre 1920, n. 1322
- Aggiornato al
- 1 ottobre 1920
- Articoli
- 381
- Versioni storiche
- 386
- Art. 1Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322…
- Art. 2L'azione della Societa', a norma del presente patto, si svolgera' per mezzo di…
- Art. 3L'Assemblea sara' costituita dai rappresentanti dei Membri della Societa'. Si unira' a…
- Art. 4Il Consiglio sara' composto dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, dell'Impero…
- Art. 5Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o…
- Art. 6Il Segretariato permanente sara' istituito nella sede della Societa'. Comprendera' un…
- Art. 7La sede della Societa' e' stabilita a Ginevra. Il Consiglio potra' in qualunque tempo…
- Art. 8I Membri della Societa' riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli…
- Art. 9Sara' istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione…
- Art. 10I Membri della Societa' si impegnano a rispettare e a proteggere contro ogni aggressione…
- Art. 11Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri…
- Art. 12I Membri della Societa' convengono che, qualora sorgesse tra loro una controversia tale…
- Art. 13I Membri della Societa' convengono che ogni qualvolta sorga tra di loro una controversia…
- Art. 14Il Consiglio formulera' e sottoporra' ai Membri della Societa' un progetto per la…
- Art. 15Se tra i Membri della Societa' sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura…
- Art. 16Qualora uno dei Membri della Societa' ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui…
- Art. 17In caso di controversia fra un Membro della Societa' e uno Stato che non sia tale, o fra…
- Art. 18Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della…
- Art. 19L'assemblea avra' il diritto di provocare di tempo in tempo, da parte dei Membri della…
- Art. 20I membri della Societa' convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente…
- Art. 21Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la…
- Art. 22Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi…
- Art. 23In conformita' e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno…
- Art. 24Tutti gli uffici internazionali gia' istituiti per mezzo di trattati generali saranno…
- Art. 25I Membri della Societa' convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la…
- Art. 26Gli emendamenti al presente Patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri…
- Art. 27Le frontiere dell'Austria saranno determinate come segue (vedasi la carta): 1° Con la…
- Art. 28Le frontiere descritte nel presente trattato sono tracciate, nelle parti gia' stabilite…
- Art. 29Queste frontiere saranno tracciate sul terreno da Commissioni di delimitazione, la…
- Art. 30Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso d'acqua, i termini «corso» o…
- Art. 31Gli Stati interessati s'impegnano a fornire alle Commissioni tutti i documenti necessari…
- Art. 32Gli Stati interessati si impegnano a provvedere, direttamente o per il tramite delle…
- Art. 33Gli Stati interessati si impegnano a far rispettare i riferimenti trigonometrici…
- Art. 34I termini saranno posti a vista uno dell'altro; saranno numerati e la loro posizione e il…
- Art. 35I processi verbali definitivi di delimitazione, le carte ed i documenti annessi saranno…
- Art. 36L'Austria rinuncia, per quanto le concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e…
- Art. 37In deroga a quanto e' disposto all'art. 269, parto X (Clausole economiche) del presente…
- Art. 38Usa convenzione speciale stabilira' le condizioni di rimborso in moneta austriaca, delle…
- Art. 39Lo Stato italiano riscuotera' per proprio conto le imposte, i diritti e le tasse di ogni…
- Art. 40Nessuna somma sara' dovuta dall'Italia per la presa di possesso del «Palazzo Venezia» a…
- Art. 41Con riserva delle disposizioni dell'art. 204, parte IX (Clausole finanziarie) del…
- Art. 42L'Austria restituira' all'Italia, nel termine di tre mesi, tutti i vagoni appartenenti…
- Art. 43Par quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, l'Austria rinuncia, per conto…
- Art. 44Durante un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le…
- Art. 451° Le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale dopo il 4 agosto 1914, dai…
- Art. 46L'Austria riconosce, come hanno gia' fatto le principali Potenze alleate ed associate, la…
- Art. 47L'Austria rinuncia, per quanto la concerne in favore dello Stato serbo-croato-sloveno, a…
- Art. 48Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle…
- Art. 49Gli abitanti della regione di Klagenfurt saranno chiamati a indicare per suffragio, nella…
- Art. 50In vista dell'organizzazione di un plebiscito la regione di Klagenfurt sara' divisa in…
- Art. 51Lo Stato serbo-croato-sloveno accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato…
- Art. 52La proporzione e la natura degli oneri-finanziari dell'antico Impero d'Austria, che lo…
- Art. 53L'Austria riconosce, come hanno gia' fatto le Potenze alleate e associate, la piena…
- Art. 54L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore dello Stato czeco-slovacco, a ogni…
- Art. 55Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominali dalle…
- Art. 56Lo Stato czeco-slovacco si impegna a non costruire alcun'opera militare sulla parte del…
- Art. 57Lo Stato czeco-slovacco accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le…
- Art. 58La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che lo…
- Art. 59L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Romania, a ogni diritto e…
- Art. 60La Romania accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali…
- Art. 61La promozione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che la…
- Art. 62L'Austria si impegna a cio' che le disposizioni contenga in questa sezione siano…
- Art. 63L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della liberta'…
- Art. 64L'Austria riconosce come propri sudditi di pieno diritto, senza bisogno di alcuna…
- Art. 65La cittadinanza austriaca sara' acquisita di pieno diritto, per il solo fatto della…
- Art. 66Tutti i sudditi austriaci saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti…
- Art. 67I sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno…
- Art. 68Per quanto concerne l'insegnamento pubblico, il Governo austriaco provvedere perche'…
- Art. 69L'Austria consente che le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questa…
- Art. 70Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica…
- Art. 71Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti…
- Art. 72Le persone indicate all'art. 71 o coloro: a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei…
- Art. 73La elezione della cittadinanza italiana, da parte delle persone indicate all'art. 72…
- Art. 74Se la elezione della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 72, non e' fatta o e'…
- Art. 75Saranno reputate italiane le persone giuridiche esistenti nei territori trasferiti…
- Art. 76Nonostante la disposizione dell'art. 70, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo…
- Art. 77Se il consenso di cui all'art. 76 non e' chiesto o e' negato, le persone di cui si tratta…
- Art. 78I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto…
- Art. 79Coloro che sono chiamati a votare in un plebiscito, a norma del presente trattato…
- Art. 80Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia…
- Art. 81Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del…
- Art. 82Le donne maritate seguiranno la condizione del marito o i figli minori di 18 anni quella…
- Art. 83L'Austria riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che stabilivano il regime del…
- Art. 84L'Austria dichiara di consentire, per quanto la concerne, all'abrogazione del regime di…
- Art. 85L'Austria dichiara di riconoscere, in quanto la concerne, tutte le disposizioni convenute…
- Art. 86L'Austria s'impegna a riconoscere e ad accettare, per quanto la concerne, tutti gli…
- Art. 87L'Austria riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente od inalienabile…
- Art. 88L'indipendenza dell'Austria e' inalienabile, senza il consenso del Consiglio della…
- Art. 89L'Austria dichiara fin d'ora di disconoscere e accettare le frontiere della Bulgaria…
- Art. 90L'Austria si impegna a riconoscere il pieno valore dei trattati di pace e delle…
- Art. 91L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, in favore delle principali Potenze alleate e…
- Art. 92Nessun abitante dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica potra' essere…
- Art. 93Il Governo austriaco consegnera' senza indugio ai Governi alleati e associati gli…
- Art. 94Sara' provveduto per convenzioni speciali tra l'Austria e ciascuno degli Stati a cui sono…
- Art. 95Oltre le sue frontiere, come sono determinate dal presente trattato; l'Austria rinuncia…
- Art. 96L'Austria rinuncia per quanto la concerne, a tutti i diritti, titoli e privilegi che…
- Art. 97L'Austria dichiara, per quanto la concerne, di accettare tutte le conseguenze dello…
- Art. 98Il Governo sceriffiano avra' piena liberta' d'azione per determinare lo statuto e le…
- Art. 99Tutti i diritti mobiliari e immobiliari dell'antica Monarchia austro-ungarica nell'impero…
- Art. 100Il Governo austriaco assicurera' il trasferimento delle azioni che rappresentano la parte…
- Art. 101Le merci marocchine godranno all'entrata la Austria del trattamento applicato alle merci…
- Art. 102L'Austria dichiara di riconoscere il protettorato proclamato dalla Gran Bretagna…
- Art. 103Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conclusi dal Governo dell'antica…
- Art. 104Fino all'entrata in vigore di una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che…
- Art. 105II Governo egiziano avra' piena liberta' d'azione per determinare lo stato e le…
- Art. 106L'Austria consente, per quanto la concerne, all'abrogazione o alle modificazioni che il…
- Art. 107L'Austria consente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maesta'…
- Art. 108Tutti i beni e le proprieta' dell'antica Monarchia austro-ungarica in Egitto passano di…
- Art. 109Le merci egiziane godranno, all'entrata in Austria, del trattamento applicato alle merci…
- Art. 110L'Austria riconosce, per quanto la concerne, come decaduto, dal 22 luglio 1917, qualsiasi…
- Art. 111L'Austria cede al Siam, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sui beni e le…
- Art. 112L'Austria rinuncia, per se' e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo…
- Art. 113L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e…
- Art. 114Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno…
- Art. 115L'Austria cede alla Cina, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sugli edifizi…
- Art. 116L'Austria accetta, per quanto la concerne, l'abrogazione dei contratti ottenuti dal…
- Art. 117L'Austria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo cinese o contro qualsiasi…
- Art. 118Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di…
- Art. 119Il servizio militare obbligatorio per tutti sara' abolito in Austria. L'esercito…
- Art. 120Il complesso delle forze militari, nell'esercito austriaco, non dovra', superare 30,000…
- Art. 121Le forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere…
- Art. 122E' vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione. Le…
- Art. 123Il numero dei gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o…
- Art. 124E' vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione…
- Art. 125Tutti gli ufficiali dovranno essere di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio…
- Art. 126La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovra' essere…
- Art. 127Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sara'…
- Art. 128Gli istituti d'insegnamento diversi da quelli contemplati all'articolo 127, e le societa'…
- Art. 129Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato…
- Art. 130Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercizio austriaco non dovranno eccedere…
- Art. 131Il numero e il calibro dei pezzi di artiglieria, costituenti l'armamento fisso normale…
- Art. 132La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale di guerra si fara' in un solo…
- Art. 133Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le…
- Art. 134L'importazione in Austria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie e'…
- Art. 135L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido…
- Art. 136A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra…
- Art. 137Gli incrociatori ausiliari e le navi ausiliarie austro-ungariche seguenti saranno…
- Art. 138Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione nei porti…
- Art. 139Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da…
- Art. 140La costruzione e l'acquisto di qualsiasi specie di sommergibili, anche mercantili, sono…
- Art. 141Tutte le armi, le munizioni e il materiale navale da guerra, comprese le mine e le…
- Art. 142L'Austria non rispondera' della consegna (articoli 136 e 141), del disarmo (art. 137)…
- Art. 143Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione…
- Art. 144Le forze militari dell'Austria non dovranno comprendere alcun mezzo di aviazione militare…
- Art. 145Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, il personale…
- Art. 146Fino alla completa evacuazione del territorio austriaco da parte delle truppe alleate e…
- Art. 147Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, saranno proibite in…
- Art. 148All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale di aeronautica, militare…
- Art. 149Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per…
- Art. 150Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Vienna, e…
- Art. 151Il Governo austriaco fornira' alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni…
- Art. 152Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e quelle provocate dal loro…
- Art. 153La Commissione militare interalleata di controllo avra' specialmente il compito di…
- Art. 154La Commissione navale interalleata di controllo avra' specialmente il compito di recarsi…
- Art. 155La Commissione aeronautica interelleata di controllo avra' in specie il compito di…
- Art. 156Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione austriaca…
- Art. 157Le seguenti disposizioni dell'armistizio del 3 novembre 1918: paragrafi 2 e 3 del…
- Art. 158L'Austria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente trattato, a: non accreditare in…
- Art. 159Finche' restera' in vigore il presente trattato, l'Austria s'impegna a pestarsi a tutte…
- Art. 160Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci avverra' il…
- Art. 161Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci sara'…
- Art. 162Dal Momento della loro consegna alle autorita' austriache, i prigionieri di guerra e gli…
- Art. 163Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare dal primo avviamento, saranno a carico del…
- Art. 164I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che…
- Art. 165I prigionieri di guerra e gli internati civili sotto giudizio o in espiazione di pena per…
- Art. 166Il Governo austriaco si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le…
- Art. 167I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei…
- Art. 168Il Governo austriaco s'impegna: 1° a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca…
- Art. 169Il Governo austriaco si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in…
- Art. 170Le Alte Parti contraenti dichiarano di rinunciare reciprocamente al rimborso delle somme…
- Art. 171I Governi alleati e associati, e il Governo austriaco, provvederanno a far rispettare le…
- Art. 172Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, sudditi dei vari Stati…
- Art. 173Il Governo austriaco riconosce alle Potenze alleate e associate la liberta' di tradurre…
- Art. 174Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate o associate saranno…
- Art. 175Il Governo austriaco s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni…
- Art. 176Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai Governi degli Stati…
- Art. 177I Governi alleati e associati dichiarano, e l'Austria riconosce, che l'Austria e i suoi…
- Art. 178I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse dell'Austria non sono…
- Art. 179L'importo dei danni per i quali e' dovuta riparazione dall'Austria sara' stabilito da una…
- Art. 180La Commissione delle riparazioni dovra', dopo il 1° maggio 1921, esaminare di tanto in…
- Art. 181L'Austria paghera', durante gli anni 1919 e 1920 e i quattro primi mesi del 1921, in…
- Art. 182L'Austria consente inoltre che le sue risorse economiche siano direttamente destinate…
- Art. 183I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati…
- Art. 184Oltre ai pagamenti predetti, l'Austria, conformandosi alla procedura stabilita dalla…
- Art. 185Il Governo austriaco s'impegna a effettuare immediatamente le restituzioni previste…
- Art. 186Il Governo austriaco riconosce la Commissione di cui all'art. 179; come sara' costituita…
- Art. 187L'Austria s'impegna a adottare, pubblicare e mantenere in vigore le leggi, i regolamenti…
- Art. 188Le disposizioni di questa parte del presente trattato non modificheranno in alcun modo le…
- Art. 189Saranno portati a credito dell'Austria, in conto delle sue obbligazioni di riparazione, i…
- Art. 190La cessione dei cavi sottomarini austriaci, in mancanza di una disposizione speciale del…
- Art. 191In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 184 l'Austria s'impegna a…
- Art. 192L'Austria restituira', del pari gli -ggetti della stessa specie di quelli indicati…
- Art. 193L'Austria restituira', rispettivamente, a ciascuno degli Stati alleati ed associati che…
- Art. 194L'Austria riconosce di restar tenuta, di fronte all'Italia, a eseguire le obbligazioni…
- Art. 195Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, un Comitato di tre…
- Art. 196Relativamente a tutti gli oggetti di carattere artistico, archeologico, scientifico o…
- Art. 197Con riserva delle eccezioni che la Commissione delle riparazioni potra' fare, un…
- Art. 198Sara' a carico dell'Austria il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati…
- Art. 199L'Austria conferma la resa di rutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze…
- Art. 200Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei…
