[1]La Conferenza generale si riunira' ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sara' composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei membri della organizzazione, due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

[2]Ogni delegato potra' essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovra' essere una donna.

[3]I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali piu' rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

[4]I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

[5]Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente puo' designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potra' prendere parte, in tale qualita', alle discussioni ed alle votazioni.

[6]I nome del delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente.

[7]Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potra', a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che riterra' non designati conformemente al presente articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art334 · fonte del testo