Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermita', o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008
