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Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermita', o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art1 · fonte del testo