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[1]Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sara' computato come anzianita' di esercizio agli effetti dell'art. 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempe trascorso in sevizio militare durante la guerra, anche se all'epoca del servizio militare non avevano ancora conseguita l'idoneita' all'esercizio del notariato.
[2]Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto del medico provinciale che lo presiede e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal ministro della giustizia e degli affari di culto.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008
