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Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

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